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Le spese assicurative vanno considerate ai fini del calcolo del tasso soglia per la cessione del quinto?
Secondo la normativa anti-usura, le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere incluse nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG), che viene poi confrontato con il tasso soglia per valutare se i tassi d’interesse applicati lambiscono o meno il pericolo usura.
E cosa succede invece con la cessione del quinto? Anche in caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione gli oneri assicurativi obbligatori si computano ai fini del calcolo del tasso soglia per l’usura? Della questione si è occupata anche la Cassazione.
La Sezione I della Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 gennaio 2024, n. 2600, dice di sì, ovvero che le spese assicurative sono considerate ai fini del calcolo del tasso soglia per la cessione del quinto. Quindi, nel momento in cui si calcola il costo totale di un prestito con cessione del quinto, bisogna includere anche le spese per l’assicurazione obbligatoria. Queste spese assicurative fanno infatti parte del TEG, che è una misura fondamentale del costo totale del finanziamento.
Il TEG, come abbiamo anticipato, viene confrontato con il tasso soglia stabilito dalla legge per assicurarsi che non superi il limite massimo consentito. E tutto ciò serve a proteggere i consumatori dai tassi di interesse troppo elevati, considerati usurari.
La legge esclude dal calcolo soglia solo le imposte e le tasse: lo dice l’art. 644 c. 4 c.p.; e invece, per costante giurisprudenza, le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, che sono obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto, vanno ricomprese nella determinazione del TEG.
Va dunque modificata la precedente disposizione secondo cui nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio le spese per assicurazione non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. Così dichiarava anche la Banca d’Italia. Ora, invece, a partire dall’applicazione del già citato art. 644 c. 2 c.p., per la determinazione dell’interesse usurario si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito. Restano escluse soltanto le imposte e le tasse.
Per la cassazione, trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento, le spese si computano ai fini del calcolo dell’usura. Bisogna quindi dimostrare che siano collegate alla concessione del credito. Un collegamento che però può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova. Basta anche dimostrare la contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del mutuo.
Com’è noto, per la cessione del quinto le spese di assicurazione sono sempre obbligatorie. Ciò dipende dal fatto che questa forma di finanziamento è in pratica garantita dal reddito (lo stipendio o la pensione del richiedente)… E l’assicurazione serve a tutelare sia il debitore sia il creditore in caso di eventi imprevisti, come la perdita del lavoro o il decesso del debitore.
Quindi le polizze assicurative coprono i rischi di insolvenza del debitore e garantiscono che il prestito venga rimborsato anche in caso di difficoltà economiche oppure di eventi sfortunati. Proprio tali assicurazioni rendono la cessione del quinto una soluzione finanziaria più sicura e spesso più accessibile rispetto agli altri prestiti.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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