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La surrogazione è un istituto previsto dal Codice Civile. Più precisamente, parliamo di una fattispecie descritta dagli articoli 1201 e seguenti. Tale istituto si verifica nel momento in cui un terzo soggetto paga il debito altrui e, per effetto del pagamento, subentra nei diritti del creditore originario.
Quando qualcuno paga il debito di un’altra persona, può sostituirsi, quindi “surrogarsi” al creditore originale, quindi alla banca o al finanziatore. Chi interviene per pagare il debito di un consumatore diventa perciò il nuovo creditore. E ciò significa che, oltre a ottenere il credito, acquista anche tutti i diritti e tutte le garanzie di cui godeva creditore precedente.
Così, se il credito originale prevedeva per esempio l’ipoteca sulla casa come garanzia principale, il soggetto della surrogazione può tranquillamente recuperare il proprio denaro tramite la proprietà dell’immobile. Per la normativa italiana, tale privilegio è una causa legittima di prelazione. Ma è possibile solo per determinati crediti, e in ragione della loro natura.
Per esempio, per crediti per spese di giustizia o spese sostenute per atti giudiziari nell’interesse comune dei creditori. E ancora, crediti dei lavoratori (salari, indennità) o per obblighi di mantenimento (alimenti, assistenza) o debiti tributari verso lo Stato. Infine, valgono anche i crediti derivanti da responsabilità civile per morte o lesioni personali.
Sempre per la normativa vigente, i creditori privilegiati hanno diritto di essere soddisfatti prima degli altri sul ricavato dei beni del debitore. Il terzo che paga il debito altrui può dunque godere dei privilegi del creditore originario, così come sancito dall’articolo 1204 del Codice Civile. Tale articolo afferma infatti che la surrogazione trasferisce al nuovo creditore i diritti, le azioni e le garanzie (sia reali che personali) del creditore originario.
L’articolo 1201 del Codice Civile descrive invece quella situazione per cui il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei suoi diritti. Può farlo purché ciò avvenga contestualmente al pagamento e sia espresso in modo chiaro in un contratto. Tale è la surrogazione per volontà del creditore.
La surrogazione per volontà del debitore viene invece stabilita dall’articolo 1202. Funziona così: il debitore prende a prestito una somma da un terzo per pagare il creditore, e surroga il terzo nei diritti del creditore, purché ciò risulti da atto avente data certa. L’articolo 1203 parla invece della surrogazione legale che avviene solo in specifici previsti dalla legge. Per esempio, in favore di chi paga un debito avendo un interesse legittimo, come un coobbligato o un garante. Oppure in favore dell’acquirente di un immobile ipotecato che paga i creditori iscritti.
La possibilità di conservare i privilegi è fondamentale per il surrogato perché rappresenta una tutela: il terzo non deve essere svantaggiato rispetto al creditore originario, sia esso un individuo, una società o una banca. Inoltre, tale regolamentazione incoraggia i terzi a estinguere debiti altrui, sapendo che è possibile per legge godere delle stesse garanzie che sono stabilite nel contratto originale.
La surrogazione non va però confusa con l’accollo o con la cessione del credito. L’accollo è quell’istituto in cui un terzo si obbliga verso il creditore a pagare un debito altrui, ma senza subentrare nei privilegi. La cessione del credito avviene quando il diritto alla restituzione del denaro viene trasferito consensualmente tra cedente e cessionario, ma i privilegi si trasferiscono solo se espressamente previsti da un altro accordo.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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