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Dopo una separazione, chi lascia casa ha diritto al rimborso dei soldi versati per il mutuo durante la convivenza? C’è un’importante novità.
Con l’ordinanza n. 11337/2025, la Cassazione ha stabilito che i pagamenti effettuati da un convivente a favore dell’altro durante la relazione non possono essere richiesti indietro dopo la separazione. E vale anche per i versamenti relativi a un mutuo. Simili pagamenti rientrano infatti nell’adempimento di un’obbligazione naturale. Cioè un dovere morale e sociale. Qualcosa che, una volta eseguito, non può essere revocato.
Nella fattispecie, la Cassazione ha di recente chiarito un principio importante che risulterà molto importante per le coppie che convivono. Chi ha pagato rate del mutuo durante la convivenza non ha diritto al rimborso delle somme versate. Questo perché, come spiegato, la spesa risulta un’obbligazione naturale, qualcosa che non può essere imposto da un giudice ma che procede naturalmente da un accordo implicito della coppia e non si può successivamente revocare.
Quindi, se un convivente ha pagato delle rate per il mutuo della casa dell’altro durante la relazione, non può chiedere la restituzione di quanto speso dopo la separazione o con la fine della convivenza. In pratica, la Cassazione ha ribadito che questi versamenti vanno considerati parte della vita comune, quindi come voci di spesa non soggette a rimborso.
Con il matrimonio la situazione cambia. Anche con il mutuo cointestato. Se il mutuo è cointestato, l’ex che ha continuato a pagare dopo la separazione può chiedere il rimborso della quota spettante all’altro.
Il caso valutato dalla Cassazione riguardava un uomo che aveva convissuto con la sua compagna in un appartamento di proprietà della donna. Un immobile gravato da mutuo. Durante la relazione, il convivente maschio aveva pagato le rate del finanziamento, le bollette e varie altre spese domestiche. E aveva speso in tutto un totale stimato di circa 28.800 euro. Dopo la separazione, il signore ha richiesto la restituzione di 20.000 euro.
Lo ha fatto sostenendo che il pagamento del mutuo fosse un contributo economico sproporzionato rispetto alle sue possibilità. La Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso. E nel farlo ha ribadito vari concetti. Il primo, già citato, a proposito dei pagamenti effettuati durante la convivenza giudicabili come non sono soggetti a restituzione, perché considerati parte della vita comune.
L’altro punto riguarda l’eventuale ingiustizia dell’arricchimento che può essere riconosciuta solamente se le somme versate superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche dei conviventi. La Cassazione ha infine evidenziato che se il mutuo è cointestato, il convivente che ha continuato a pagarlo dopo la separazione può chiedere il rimborso della quota spettante all’altro. Tradotto in parole povere: i contributi economici durante la convivenza non possono essere considerati come dei prestiti.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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