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Costi up-front, recurring e assicurazioni: cosa si recupera con il rimborso in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto.
Nel momento in cui un prestito con cessione del quinto viene estinto anticipatamente, il consumatore ha diritto al rimborso. Un rimborso proporzionale di alcune spese non godute, come è stato confermato da una sentenza fondamentale, quella Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Anche i giudice di pace italiani stanno seguendo questa direzione. Così, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto, i clienti hanno diritto a ricevere il rimborso delle somme relative ai costi e oneri non goduti, proporzionalmente alla durata residua del finanziamento.
Il problema è che molti consumatori ignorano questo diritto. E i creditori non sembrano intenzionati a rispettare l’obbligo, se non costretti appunto da un tribunale. Per evitare tali complicazioni, sarebbe dunque importante da parte dei consumatori, con l’estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto, richiedere subito il rimborso di parte dei costi e oneri inclusi nel finanziamento che non sono stati goduti proprio a causa dell’estinzione anticipata.
Le sentenze europee e italiane confermano anche che le clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità di tali costi in caso di estinzione anticipata vanno considerate nulle. In pratica, non valgono, anche se approvate specificatamente.
Il rimborso va calcolato proporzionalmente alla durata residua del finanziamento. E deve includere tutte le somme non godute. Quali? Il rimborso nella cessione del quinto deve contemplare le spese iniziali. Per esempio le commissioni di istruttoria e distribuzione. Si tratta dei cosiddetti costi up-front. Tale diritto è ancora contestato, ma la sentenza Lexitor ha esteso il diritto al rimborso proporzionale a tutte queste voci.
Rientrano nel rimborso anche i costi relativi al recurring. Cioè le spese periodiche come interessi e commissioni, rimborsabili in base al periodo non goduto. Infine, bisogna recuperare anche i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie. In caso di estinzione anticipata, è infatti possibile richiedere il rimborso della parte del premio assicurativo non utilizzata.
L’ultima sentenza di riferimento è stata pronunciata dal giudice di pace di Napoli. Si tratta della sentenza n. 60/2025 del 14 gennaio scorso. Nel merito, la sentenza chiama in causa l’art.3 del DM 08.07.1992. Un articolo che specifica che, in caso di adempimento anticipato, l’intermediario dovrà restituire la relativa quota non maturata.
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