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Il lending-based crowdfunding, meglio noto anche come P2P lending o peer-to-peer lending, è un’innovativa forma di finanziamento dal basso. Con il P2P lending, in pratica, gli investitori prestano denaro direttamente a persone o imprese in cambio di interessi e del rimborso del capitale.
Per funzionare, il P2P lending necessita di una piattaforma online in grado di mettere in contatto chi cerca finanziamenti e chi vuole investire. Dunque, il soggetto alla ricerca di un finanziamento può sfruttare il meccanismo del crowdfunding per presentare il proprio progetto a dei potenziali creditori. Scegliendo la via del peet-to-peer lending, si sperimenta un iter creditizio che non prevede donazioni, ricompense, azioni, ma dei veri e propri prestiti con interessi.
Il progetto del richiedente deve passare per forza di cose attraverso una piattaforma, in modo che gli amministratori possano valutarne la serietà e la fattibilità. Il sito è anche responsabile delle verifiche sulla credibilità del richiedente. Quando il progetto è online, gli investitori possono poi scegliere se e come finanziarlo, contribuendo con somme non fisse. Tale contributo può variare da pochi euro a migliaia di euro. Una volta che il progetto è completato, il richiedente dovrà poi rimborsare il capitale con gli interessi concordati.
Il vantaggio principale del P2P lending è dato dall’opportunità di accedere a fondi senza passare per canali istituzionali o tradizionali. Imprese e privati possono insomma ottenere finanziamenti senza dover passare attraverso gli intermediari bancari. Di contro, gli investitori possono anche ottenere rendimenti superiori rispetto a quelli offerti dalle banche, mettendo tuttavia un rischio superiore alla media. In questo senso, tutte le piattaforme di crowdfunding possono rivelarsi utili tanto per i promotori di un progetto da avviare o sviluppare quanto per gli investitori che vogliono far fruttare i loro risparmi.
Tutto si basa sull’incontra della domanda e dell’offerta di fondi. I risparmiatori devono comunque prestare parecchia attenzione alla rischiosità dei progetti da finanziare. Va insomma messa in conto la probabilità che i soggetti che propongono il progetto risultino insolventi. Anche perché la stima del rischio è fatta dagli stessi gestori delle piattaforme in base a modelli che potrebbero non essere affidabili.
Alcune piattaforme non consentono di selezionare singoli progetti da finanziare. Di conseguenza, l’abbinamento tra la domanda e l’offerta di credito si basa su un meccanismo automatico. Tale associazione automatica tiene conto delle preferenze dei risparmiatori (per esempio, propensione al rischio, tipo di iniziative, durata tipo del finanziamento…) e delle caratteristiche dei progetti.
Chi ricerca un finanziamento tramite il P2P lending deve quasi sempre affrontare dei costi diretti più alti rispetto a quelli che, in media, si osservano per i canali di finanziamento tradizionali. Sono infatti quasi sempre previste spese di avvio del finanziamento e costi legati alla gestione dei flussi di cassa.
Al di là del rischio, di cui abbiamo già parlato, che il richiedente non riesca a rimborsare il prestito, bisogna stare attenti alla regolamentazione rispettata dalla piattaforma. Dato che il crowdfunding è un fenomeno globale e che gli investitori non si limitano mai al mercato locale, le normative rispettate dai siti possono variare da Paese a Paese.
In Italia, il P2P lending non è ancora regolamentato da una normativa specifica. Le piattaforme devono a ogni modo rispettare dei requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti. Per il resto, anche il P2P lending si basa sul contratto di mutuo, definito dall’art. 1813 del Codice Civile italiano. Questo contratto prevede che una parte consegna una somma di denaro all’altra, che si obbliga a restituire la stessa somma con gli interessi pattuiti.
L’esercizio professionale del P2P lending è riservato agli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti in un apposito albo. Chiunque eserciti questa attività senza autorizzazione è soggetto a sanzioni penali. Inoltre, a tutelare gli investitori e i richiedenti, c’è la direttiva europea 2007/64/CE, che regola l’accesso al mercato per favorire la concorrenza e garantire la tutela degli utenti.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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