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Con la Direttiva 2014/17/UE, anche nota come Direttiva mutui, l’UE ha voluto regolare i contratti di mutuo e la protezione dei consumatori all’interno dell’Eurozona.
Se ne parla diffusamente da più di dieci anni, ma non tutti i punti chiave della direttiva 2014/17/UE sono stati ancora interiorizzati dai consumatori. Temi come l’applicazione retroattiva, il divieto di patto concessorio e patto marciano sono poco familiari a coloro che hanno acceso o si apprestano ad accendere un mutuo…
Le questioni citate possono in effetti sembrare complesse, ma dovrebbero comunque essere da tutti approfondite. Perché? Fondamentalmente perché appaiono fondamentali per comprendere i diritti e le responsabilità legate a un mutuo. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza…
Il contesto è quello dell‘inadempimento del mutuatario. A seconda delle condizioni espresse nel contratto di mutuo, nel caso di mancato o ritardato pagamento di un determinato numero di rate, l’ente creditizio è autorizzato a richiedere al cliente la restituzione dell’intero debito residuo (con relativi interessi). Può farlo entro un termine stabilito in atto. E, in caso di inadempienza, l’ente ha pure titolo ad agire per la riscossione del debito, procedendo al pignoramento e alla vendita all’asta del bene eventualmente ipotecato.
L’UE è intervenuta proprio per proteggere i mutuatari rispetto a questi pericoli. Applicazione retroattiva significa che la normativa si applica anche ai contratti firmati prima della sua entrata in vigore. Più precisamente, la direttiva non si applica ai contratti di mutuo stipulati prima di marzo 2016. Tuttavia, gli Stati membri hanno potuto decidere di adottare norme più severe a tutela dei consumatori.
Patto concessorio è invece un accordo che permetterebbe alla banca di trattenere l’intero ricavato dalla vendita dell’immobile. Anche se supera il debito residuo. Tale fattispecie è vietata in Italia. Quindi, non può mai esserci un accordo che permetterebbe alla banca di trattenere l’intero ricavato dalla vendita di un immobile (anche se superiore al debito residuo). Dopo diciotto rate non pagate, la banca può vendere l’ipoteca, ma non prendere direttamente la proprietà dell’immobile.
Infine, c’è il patto marciano. Un vincolo che garantisce, nel caso in cui l’immobile venga venduto per una somma superiore al debito, che la differenza vada al debitore. Al debitore va quindi la plusvalenza dalla vendita all’incanto o all’asta dell’immobile, se supera il debito residuo. In generale, la direttiva 2014/17/UE prevede che, in caso di debito residuo dopo una procedura esecutiva, vengano adottate misure per facilitare il rimborso del debito residuo.
Avere una certa familiarità con questi concetti è utile. Può di certo aiutare il mutuatario a fare scelte più consapevoli nel momento della scelta e della stipula di un finanziamento per comprare la casa. In pratica, sono tutte forme di protezione importanti per i mutuatari…
Oltre alle nuove regole per la protezione dei mutuatari che impongono a banche e finanziarie di essere più comprensive e di adottare misure per facilitare il rimborso del debito residuo in caso di difficoltà finanziarie del richiedente, la direttiva ha decretato anche altre novità. Per esempio, che gli enti creditizi debbano fornire ai mutuatari un prospetto informativo standardizzato che rende più facile confrontare le offerte di mutuo e comprendere le condizioni del contratto.
Si è poi istituito il periodo di riflessione prima di firmare il contratto di mutuo: un intervallo durante il quale i richiedenti possono decidere di annullare l’accordo senza penali. E dopo la firma del contratto, con la direttiva, si applica un periodo di recesso entro cui decidere di annullare il contratto senza penali.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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