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Si parla di anatocismo quando gli interessi possono produrre ulteriori interessi. Focus sugli interessi compositi.
Anatocismo è un termine che deriva dal greco antico (anatokismós, composto di αnα, che significa sopra, e tokismos, che sta per usura). Nel linguaggio del credito tale lemma sta a indicare la produzione di interessi (ovvero la capitalizzazione) da altri interessi, scaduti e non pagati, su un determinato capitale.
Nella prassi bancaria simili interessi vengono definiti composti. E quasi tutti i consumatori hanno avuto a che fare con tale fattispecie, per esempio con il calcolo della percentuale attiva dovuta su un conto di deposito o il calcolo della percentuale passiva dovuta di un mutuo.
L’anatocismo è dunque null’altro che una pratica finanziaria che consiste nel calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Detta diversamente, i costi percentuali che si accumulano su un debito vengono sommati al capitale iniziale e, di conseguenza, producono ulteriori esborsi per il debitore. Cioè nuovi compensi per il prestito del capitale, sempre in proporzione al tempo di durata e in misura espressa in percentuale.
Se per esempio un mutuatario firma per un mutuo da 100.000 euro con un tasso di interesse annuale del 5%, al termine del primo anno avrà maturato 5.000 euro di costi in percentuale. Se l’anatocismo è previsto dal contratto, questi 5.000 euro verranno sommati al capitale iniziale, portandolo a 105.000 euro, e gli esborsi in percentuale per il secondo anno saranno calcolati su questa nuova somma. E così via.. Ma così facendo il debito è soggetto a un aumento esponenziale, dato che gli interessi continuano a moltiplicarsi. Ecco perché, l’anatocismo è intesa come una pratica controversa, da regolamentare o vietare.
Nell’ordinamento italiano, l’anatocismo è disciplinato dall’articolo 1283 del Codice Civile, che stabilisce alcune regole precise e alcune eccezioni. Di base nel nostro Paese le pratiche legate all’anatocismo sono vietate. Ma ci sono tre eccezioni fondamentali.
La prima riguarda gli interessi dal giorno della domanda giudiziale. Se si finisce in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo, l’importo riconosciuto come debito (compreso di capitale e interessi non pagati) produrrà altri costi in percentuale. Poi, c’è la seconda eccezione, riguardante la convenzione posteriore alla scadenza. Nel caso in cui, dopo la scadenza degli interessi, si fa un nuovo accordo, l’importo maturato fino a quel momento diventa nuovo capitale su cui matureranno altri guadagni percentuali.
Infine c’è la fattispecie della mancanza di usi contrari. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso le banche hanno messo in conto la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi per loro e solo annualmente per i clienti. Tuttavia, a partire dal 2014, è stato introdotto un divieto assoluto di anatocismo nelle operazioni bancarie. Poi, però, nel 2016, è arrivata una nuova modifica che permette la capitalizzazione solo per gli interessi di mora.
Allo stato attuale, gli interessi debitori vengono conteggiati al 31 dicembre e diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo, a meno che il rapporto con la banca non si chiuda prima, e il cliente può sempre chiedere la capitalizzazione. Quando si firma un contratto per un credito bisogna quindi sempre far attenzione alla definizione di capitalizzazione.
Quando si parla di capitalizzazione composta, le percentuali di guadagno maturate vengono aggiunte al capitale, e nel periodo successivo vengono calcolati ulteriori costi, sempre in percentuale, su questa somma maggiore. Con la capitalizzazione semplice, invece, il lucro percentuale viene calcolato solo sul capitale iniziale, senza aggiungere altre percentuali di guadagno al capitale.
A ogni modo, per l’attuale normativa, in un mutuo con un piano di restituzione rateale, gli interessi inclusi nelle rate mantengono la loro natura di interessi e non diventano capitale da restituire.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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