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L’UE ha stabilito il principio di nullità del contratto di finanziamento per violazione del merito creditizio. Che cosa vuol dire per i richiedenti?
Una novità non ancora recepita del tutto in Italia… A livello giurisprudenziale, nel nostro Paese, siamo ancora alle prese con lo studio delle varie interpretazioni possibili del principio. Da noi, la nullità può derivare da diversi fattori. Per esempio da vizi di forma. Oppure dall’incapacità delle parti. E ancora: dall’illiceità dell’oggetto o della causa o dai vizi del consenso. La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore non può essere sanata dal solo fatto che il contratto sia stato integralmente eseguito.
Ciò vuol dire che anche se il consumatore ha rimborsato il prestito senza contestazioni, il contratto può comunque essere dichiarato nullo. Quando? Per esempio, se il creditore non si è impegnato in una corretta e opportuna valutazione della sua solvibilità. Ecco perché si parla di violazione del merito. Chiaramente, il principio è stato introdotto per prevenire fenomeni di sovraindebitamento. E, dunque, per responsabilizzare gli istituti di credito.
In termini tecnici, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la nullità del contratto di finanziamento può essere una sanzione adeguata per le violazioni del divieto di erogazioni irresponsabili. Il solo risarcimento del danno non basta quindi a garantire una sanzione effettiva, che sia proporzionata e dissuasiva per le istituzioni finanziarie che concedono prestiti senza un’opportuna valutazione del merito creditizio del richiedente.
Da qui l’esigenza di far scattare la nullità del contratto. E in Italia? Tale effetto diretto, sicuramente più incisivo nella prospettiva di una tutela generale dei consumatori, è già evidente? In realtà, nel nostro Paese, la giurisprudenza sta ancora affinando l’applicazione di questo principio. Lentamente, cominciano a delinearsi strategie per contestare contratti bancari che non rispettano le normative sulla trasparenza e che scadono nella cosiddetta violazione del merito.
Il nuovo principio arriva dalla sentenza dell’11 gennaio 2024, nel caso Nárokuj c. EC Financial Services. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia UE ha ribadito che il solo risarcimento del danno è inidoneo a integrare la sanzione “effettiva, proporzionata e dissuasiva” imposta agli Stati Membri dall’art. 23 della Direttiva 2008/48/CE per le violazioni del divieto di erogare finanziamenti in assenza di valutazione del merito creditizio (come prevede l’art. 8 CCD I). L’art. 8 della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori riguarda appunto l’obbligo per i finanziatori di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere un prestito.
Tutti i consumatori possono far valere il principio di nullità del contratto di finanziamento in tribunale. Come? Innanzitutto raccogliendo tutta la documentazione relativa al contratto di prestito. Il contratto può risultare nullo per diversi motivi, e non solo per vizi di forma. Senza un’opportuna valutazione del credito, c’è illiceità dell’oggetto o della causa. In pratica, se il richiedente ha una situazione reddituale o altri debiti o comunque una condizione che lo rende incapace di poter gestire un finanziamento di una certa portata, è possibile far annullare il contratto.
Ma per evitare che il diritto alla contestazione decada, bisogna interrompere i termini di prescrizione attraverso comunicazioni formali alla banca. Oppure con azioni legali. A quel punto, si può poi appunto avviare un’azione legale per far dichiarare la nullità del contratto e ottenere la restituzione delle somme versate o un risarcimento per eventuali danni subiti.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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