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Alla morte del richiedente, il carico fiscale collegato alla cessione del quinto potrebbe ricadere sugli eredi del lavoratore o del pensionato che aveva ottenuto il finanziamento?
Il prestito noto come cessione del quinto prevede di norma un meccanismo che garantisce che i debiti relativi al finanziamento (sotto forma di trattenute o rate) non vengano trasferiti agli eredi. La garanzia per chi succede al beneficiario del prestito è offerta da un’assicurazione. Il finanziamento, da rimborsare mediante una trattenuta diretta dello stipendio o della pensione, comporta infatti l’obbligo di sottoscrizione una polizza assicurativa sulla vita. E quando il richiedente è un lavoratore dipendente, serve anche una polizza sul rischio impiego.
Ecci perché, in caso di decesso del richiedente, per gli eredi non sussistono rischi reali. Con il decesso del titolare del finanziamento, si attiva in automatico la polizza assicurativa sulla vita. E ciò sgrava gli eredi da qualsiasi obbligo nei confronti del creditore. In ogni caso, per stare sicuri, è comunque andare a verificare le specifiche condizioni contrattuali e assicurative dell’accordo.
A garantire tale meccanismo è la normativa vigente. Il creditore deve, salvo casi particolari e comunque non consueti, garantire che la cessione del quinto si possa estinguere con la morte del richiedente. E ciò significa che gli eredi non sono in alcun modo obbligati a saldare il debito relativo al finanziamento. La stipula di una polizza assicurativa sulla vita implica ovviamente dei costi. Tali somme sono generalmente inclusi nel calcolo del TAEG del prestito. Di conseguenza i richiedenti possono avere una visione chiara dei costi totali del finanziamento prima della stipula.
Al momento della richiesta di un prestito con cessione del quinto, il creditore è solito porre come condizione la stipula di un’assicurazione. Un obbligo che tutelerà sia l’istituto o l’ente di credito che gli eredi del richiedente. La polizza garantisce infatti che il debito residuo venga saldato in caso di decesso del beneficiario.
In sintesi, se il richiedente muore, la cessione del quinto si estingue e l’assicurazione copre il debito residuo. E gli eredi non avranno alcun carico finanziario da affrontare. Va da sé che, in caso di decesso, è necessario fornire la documentazione adeguata. Il certificato di morte è quindi fondamentale per attivare la polizza assicurativa e procedere con l’estinzione del debito.
Il rischio per gli eredi è che possano presentarsi dei vizi formali nella stipula o esclusioni specifiche. Ma tali situazioni sono rare e, nella maggior parte dei casi, la polizza dovrebbe coprire tutto il debito residuo.
Com’è noto, la cessione del quinto è una forma di finanziamento che permette ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di ottenere una somma di denaro in cambio di una trattenuta diretta fino a un quinto dello stipendio o della pensione. Un simile strumento finanziario è regolato da specifiche normative. E ha anche subito recenti aggiornamenti che ne influenzano l’applicazione e le condizioni.
La disciplina di base è fornita dall’articolo 70 della legge 180 del 1950 e dalle successive modifiche. Una legge che stabilisce le modalità di restituzione della somma ottenuta in prestito, con rata mensile non superiore al 20% dello stipendio o della pensione e l’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione. Inoltre, va considerato anche il Testo Unico Bancario (TUB). Ovvero lo statuto che regola le modalità di erogazione dei prestiti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Un emendamento al Decreto Fisco ha introdotto di recente modifiche riguardanti i rimborsi in caso di estinzione anticipata del prestito. Secondo la nuova normativa, sono rimborsabili solo i costi non ancora maturati e non tutti i costi come prevede la normativa europea.
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