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Per affidamenti revolving si intendono i finanziamenti legati al credito rotativo: ecco come sono regolamentati in Italia.
Il revolving piace sempre di più, anche da noi: i consumatori hanno scoperto negli affidamenti di questo tipo una forma di finanziamento che offre una grande flessibilità nell’uso e nel rimborso del denaro. Tutto parte da un fido di credito. Il cliente riceve un una somma di denaro sotto forma di fido, che può essere utilizzata per acquisti o altre spese. Poi, una volta utilizzato il finanziamento, il fido si ripristina man mano che il consumatore effettua i rimborsi.
Ciò significa che il cliente può utilizzare di nuovo la stessa somma una volta che ha rimborsato parte o tutto il credito. Ma come funziona il rimborso? Generalmente, gli affidamenti revolving prevedono rimborsi con rate mensili, precedentemente concordate con il creditore. E nulla vieta che tali rate possano essere modificate nel corso del rapporto. Ovviamente sono previsti degli interessi.
Ed è proprio sull’applicazione di interessi sul capitale utilizzato che intervengono le nome statali. Il dato di partenza che accomuna tutte le varie tipologie di credito rotativo è che gli interessi vengono calcolati solamente sul saldo residuo e non sull’intero fido.
Esistono dunque varie forme di affidamenti revolving. Si parte da quelli garantiti che richiedono una garanzia, come un’assicurazione, un’ipoteca, un garante o un’attività, ovvero qualche appiglio finanziario che offra maggiore sicurezza al creditore. Poi ci sono gli affidamenti non garantiti, che si basano sulla fiducia del creditore nel cliente.
Non troppo tempo fa la Banca d’Italia ha pubblicato alcune note che vanno interpretate come norme su cui orientare un sistema di vigilanza per garantire che gli intermediari offrano prodotti di credito revolving trasparenti. Si tratta di linee guida e non norme vincolanti. Abbiamo dunque a che fare con indicazioni generali su come gestire i rapporti con i clienti, con l’obiettivo di proteggere i consumatori e promuovere la stabilità del sistema finanziario.
La mancata osservanza degli orientamenti forniti dalla Banca d’Italia, in teoria, potrebbe comportare dei guai per i creditori, che potrebbero poi essere segnalati come poco affidabili. Le linee guida affermano che l’offerta di prodotti di credito rotativo ai consumatori debba sempre basarsi sulla disciplina europea del credito al consumo e sulle norme di trasparenza bancaria e finanziaria. Inoltre vanno tenute in considerazione tutte le discipline in materia di diritti e obblighi delle parti nei servizi di pagamento e di promozione e conclusione di contratti di finanziamento.
Quando i prodotti di credito rotativo prevedono l’utilizzo di una carta di credito, la normativa di riferimento dovrebbe essere il Capo II-bis del Titolo VI del TUB in materia di trasparenza dei servizi di pagamento. Ci vogliono cioè specifici requisiti in materia di documentazione precontrattuale e periodica, ai sensi della disciplina indicata.
Chi sceglie il revolving per la flessibilità nell’uso del credito e i rimborsi rateali senza interessi su importi rimborsati deve però mettere in conto anche la possibilità di accumulare debiti e sapere che non esistono norme vere e proprie atte a proteggere i richiedenti.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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