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Quando il mutuatario, magari dopo anni di sacrifici, decide di chiudere anticipatamente il mutuo rischia di dover affrontare delle penalità assai gravose?
Nel grande schema del mutuo, il mutuatario può decidere di fermare il finanziamento in essere. Può farlo sostanzialmente in due modi. Con l’estinzione totale o quella parziale. Nel primo caso si paga tutto il debito residuo e il contratto si chiude. E dunque addio rate, addio interessi futuri e vincoli vari ed eventuali.
Con l’estinzione parziale il mutuatario versa una somma extra, riducendo il capitale residuo. Ciò comporta una riduzione della durata del mutuo oppure una diminuzione della rata mensile (a seconda dell’accordo).
La banca non è mai contenta dell’estinzione di un finanziamento. Per questo cerca di recuperare ciò che avrebbe potuto guadagnare nel tempo con gli interessi attraverso delle penalità spesso sproporzionate.
Tale pratica ha sollevato dubbi di legittimità e legalità. E ha portato prima lo Stato e poi l’UE a intervenire. Il legislatore ha deciso di proteggere il mutuatario già nel 2007, quando con la legge Bersani l’Italia ha accolto una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in cui è stato sancito che il consumatore, con l’estinzione anticipata, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, inclusi tutti i costi fissi non maturati.
La legge Bersani del 2007 ha poi stabilito che per i mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 non dovessero più essere applicate penali per l’estinzione anticipata. E per i mutui precedenti? In questi casi, le penali dovrebbero rispettare limiti massimi fissati da accordi tra ABI e associazioni dei consumatori.
In parole povere, i mutuatari non devono pagare interessi futuri né costi non goduti. Si è trattato di uno scacco importante, quasi una rivoluzione nel rapporto fra creditori e debitori. Ma non è così raro che le banche continuino a inserire nei contratti delle penalità ingiuste. Ecco perché molti mutuatari sono costretti a presentare reclami formali agli istituti di credito o a rivolgersi dall’arbitro bancario o a un giudice.
La legge Bersani non ha dunque determinato una vera e propria fine dell’assoggettamento unilaterale del mutuatario alla banca. La grande novità è che oggi il cittadino può opporsi a clausole vessatorie e rivendicare il proprio diritto alla libertà contrattuale.
L’estinzione anticipata totale o parziale è un diritto del mutuatario stabilito dal Codice civile, art. 125-sexies del TUB. Ciò significa che la banca non può impedire né ostacolare la richiesta. Fino a pochi anni fa poteva però inserire delle penali. Poi, per i mutui post-2007, queste penali sono formalmente sparite (grazie alla legge Bersani).
Se le penalità ci sono, sono dunque abusive. Alcuni istituti di credito inseriscono clausole ambigue nei contratti, sperando che il cliente non le noti. Altri propongono costi accessori. Come, per esempio, le spese di conteggio estintivo. Non sono delle vere e proprie penali, ma in pratica ne fanno le veci.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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