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L’accollo del mutuo è la procedura che permette a un soggetto, detto accollante, di subentrare nel contratto di mutuo di un’altra persona, l’accollato.
Nel contratto, l’accollante si assume l’obbligo di pagare le rate residue del mutuo. Rimborsando quindi il finanziamento in vece dell’accollato. Simili contratti prendono forma soprattutto nei casi in cui l’accollato riveli delle difficoltà nella gestione del debito. La fattispecie conviene all’accollante poiché, sulla carta, gli permette di risparmiare sulle spese per accendere un nuovo mutuo. Con l’accollo non sono infatti necessarie perizie, istruttorie, spese notarili e altre voci burocratiche. Ma c’è un altro vantaggio oggettivo anche per l’accollato, che non dovrà sostenere i costi di cancellazione dell’ipoteca e di estinzione anticipata.
E, nel caso in cui l’accollato fosse non un privato ma una società, come capita per esempio con le società costruttrici, l’acquirente è tenuto poi a rimborsare solo l’80% del debito residuo. Il risparmio è dunque del 20%. Ovviamente cambia poco per il creditore… Per tale ragione, in parecchi casi, il contratto di accollo non subisce alcun tipo di limitazione da parte di chi concede il mutuo. L’interesse primario da parte del finanziatore è infatti solo quello che il debito venga estinto puntualmente. Il benestare della banca può saltare laddove l’accollante non goda di un buon credit score o nel caso in cui il finanziatore abbia interesse a far accendere nuovi mutui.
Ecco perché alcune banche consentono l’accollo, con subentro di un nuovo debitore, solo se l’accollante sia disposto a sottoscrivere delle polizze assicurative. L’accollo del mutuo è regolamentato dall’articolo 1273 del Codice Civile. Una normativa permette a un soggetto di subentrare nel debito di un altro soggetto, ma solo nel caso in cui il creditore sia d’accordo.
L’articolo citato stabilisce infatti che se il debitore e un terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore comporta la liberazione del debitore originario solo se ciò è espressamente previsto nella stipulazione o se il creditore dichiara esplicitamente di liberarlo.
Quindi una banca può rifiutarsi di concedere l’accollo del mutuo. Succede perché il creditore ha sempre facoltà di valutare la solvibilità dell’accollante e decidere se accettare o meno che cambi il debitore. E così, se la banca ritiene che l’accollante non abbia la capacità reddituale per rimborsare il finanziamento, può senza problemi rifiutare l’accollo o richiedere ulteriori garanzie.
Il contratto parte sempre su iniziativa dell’accollato e dell’accollante. I soggetti devono raggiungere un accordo per il subentro nel mutuo, formalizzando l’accordo con un rogito notarile. Esistono due tipologie di accollo: il cumulativo e il liberatorio. L’accollo cumulativo fa sì che l’accollato rimanga vincolato all’accollante. Se l’accollante non paga, il debito ricade infatti comunque sull’accollato. Un po’ come succede con il garante. L’accollo liberatorio permette invece che l’accollato sia liberato da ogni obbligo e il debito vada essere estinto solo dall’accollante.
Come anticipato, il contratto di accollo deve essere formalizzato con un atto notarile, come avviene per la compravendita di un immobile. I costi notarili sono generalmente intorno ai 500 euro.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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