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La coppia si consolida quando si decide di mettere su casa insieme: un gesto d’amore che si traduce in un impegno finanziario.
Nella maggior parte dei casi, quando la coppia vuole comprare casa accende un mutuo. Un mutuo cointestato: il massimo del romanticismo finanziario. Perché l’amore è anche questo: condivisione. Ma, a quel punto diventa, condiviso anche il debito. Succede però di frequente che solo uno dei coniugi paghi. Magari l’unico che lavora. Culturalmente funziona ancora così: i due innamorati diventano una sola carne, come sta scritto sulla Bibbia. E un solo portafoglio, come potrebbe dire il commercialista.
I problemi nascono quando arriva la separazione. L’unica carne si lacera e il portafoglio condiviso diventa oggetto di contesa. Il coniuge che ha pagato le rate per il mutuo alza la voce e pretende che l’altro lo rimborsi o che rinunci a ogni diritto sulla casa. E magari si finisce in tribunale. E quale potrebbe essere la risposta di un giudice? Lo sappiamo grazie a un principio stabilito dalla recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 7385 del 23 luglio 2025) riguardo al mutuo cointestato tra coniugi e la richiesta di rimborso dopo la separazione.
Non si può chiedere il rimborso di ciò che si è fatto per dovere morale. È il concetto di obbligazione naturale. Non è un contratto e non è un prestito. È come dare da mangiare ai figli o aiutare un genitore malato. Lo si fa perché lo si deve o perché lo si è voluto. Per questo non è possibile poi chiedere di essere rimborsati!
Il caso trattato dal Tribunale di Napoli riguardava proprio un mutuo cointestato ma pagato da uno solo. Durante il matrimonio, uno dei coniugi ha pagato interamente le rate del mutuo cointestato per la casa familiare, coprendo anche la quota dell’ex partner. E, dopo la separazione, ha chiesto la restituzione della metà di quanto versato. Il giudice ha stabilito però che le somme pagate durante il matrimonio non sono rimborsabili.
Quei soldi versati dal coniuge vanno intesi come un dovere di solidarietà familiare, non di un prestito. Il pagamento rientra infatti in una “obbligazione naturale”, cioè un dovere morale e sociale previsto dall’art. 143 del Codice Civile. Per ottenere un rimborso si deve aspettare la separazione legale. Solo allora, infatti, i coniugi non sono più legati da obblighi di solidarietà.
E qualora uno degli ex coniugi dovesse continuare a pagare l’intera rata del mutuo potrebbe allora chiedere il rimborso del 50% all’altro. C’è però un’eccezione da considerare. Se il pagamento è previsto come forma di mantenimento (per i figli o l’ex coniuge), niente rimborso. L’unico modo per evitare questo tipo di controversie sarebbe quello di non optare per un mutuo cointestato.
In alternativa, potrebbe servire un accordo scritto tra i coniugi. Una scrittura che specifichi che le somme versate sono da considerarsi prestito rimborsabile. In assenza di questo accordo, per la giurisprudenza, qualsiasi pagamento fatto durante il matrimonio, con o senza amore, è considerato gratuito e volontario. Il diritto, che per funzionare deve essere freddo e impersonale, tiene conto dei sentimenti o della moralità che dovrebbe caratterizzare certe unioni. E tiene conto del concetto di dovere morale, che è naturalmente opposto a quello di interesse.
Esperto di economia e finanza con una competenza consolidata nella redazione di articoli su temi economici, fiscali e finanziari.
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